Note
1 Vincenzo Cuoco, Scrìtti vari, a cura di Nino Cortese e Fausto Nicolini «Scrittori d’Italia», Bari 1934, vol. II, pp. 296-297.
2 I. Montanelli, l’Italia giacobina e carbonara, Milano 1988, p.138.
3 V. Ferrone, La società giusta ed equa, Bari, 2003, p.249.
4 G. Pecora, Editoriale, in Archivio Storico del Sannio, Napoli 2006, n°1 p. 6.
5 V. Striano, Il resto di niente, Napoli 1986 p.257.
6 Ivi, p.292.
7 V.Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, Milano 2006, p.369.
8 Ibidem
9 P. Villani, Introduzione a V. Cuoco, Saggio …, in op. cit., p.15.
10 G. Pecora, nota da inserire
11 V. Cuoco, Saggio …, op. cit., pp.20-21.
12 Ivi, p.91.
13 P. Villani, Introduzione a V. Cuoco, Saggio …, op. cit., pp. 35-36.
14 M. Robespierre, La rivoluzione giacobina ( cit. da L. Pellicani, La società dei giusti, Milano 1995 p. 44).
15 Saggio, p.166.
16 V. Cuoco, Saggio …, op. cit., p. 167.
17 Ivi, p. 168.
18 Ivi, p. 160.
19 Ivi, p. 168.
20 Ivi, p. 162.
21 Cfr. L. Pellicani, Dinamica delle rivoluzioni, Milano 1974.
22 V. Cuoco, Saggio …, op. cit., p. 162.
23 Ivi, p. 168.
24 Ivi, p. 56
25 Ivi, p. 57
26 Ivi, p. 45
27 Ivi, p. 45
28 Ivi, p. 153
29 M. Battaglini (a cura di), Il monitore napoletano. 1799, Napoli 1974, p. XXXI.
30 V. Cuoco, Saggio…, op. cit., p. 143.
31 Ivi, p. 153
32 Ivi, p. 154
33 Ivi, p. 175.
34 Ivi, p. 158-159.
35 Ivi, pp.159-160.
36 Ivi, p. 201.
37 Ivi, p. 204.
38 Ivi, p. 208.
39 Ivi, pp. 210-211.
40 Ivi, pp. 218 – 219.
41 Ivi, p. 219.
42 Ivi, p. 240.
43 Un progetto che Saint-Just così formulò: <<E’ nostro compito creare un ordine di cose tale che si stabilisca una inclinazione naturale al bene>>, citato da A. Camus, L’uomo in rivolta, Milano1981, p.139. Ed ancora, J.Talmon ha indicato nel giacobinismo un <<messianesimo>> politico che aspira a creare << un ordine di cose preordinato, armonioso, perfetto, verso il quale gli uomini sarebbero irresistibilmente spinti ad al quale devono necessariamente arrivare >>, in J. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, Milano, 1978, p.8.
44 Cfr. E. Burke, Riflessioni sulla rivoluzione francese, Londra, 1790, il politico e saggista irlandese fu estremamente ostile alla rivoluzione francese in quanto rovesciamento dell’ordine esistente.
45 I legislatori incaricati da Championnet – dopo che questi aveva costituito il governo provvisorio – di redigere << sotto gli auspici dell’Armata francese, vittoriosa e liberatrice …l’atto di indipendenza della repubblica ed il suo codice costituzionale>> furono tre. Infatti, insieme al Pagano collaborarono il prete giansenista Giuseppe Cestari e l’avvocato Giuseppe Logoteta.
46 Vincenzo Russo, insieme a Mario Pagano, è indicato da molti studiosi come uno dei teorici di maggior rilievo tra coloro che determinarono gli avvenimenti della rivoluzione napoletana del 1799, Cfr. in proposito, G Solari, Studi su F.M. Pagano, a cura di L. Firpo,Torino,1963.
47 V. Russo, Pensieri politici, in Giacobini italiani, vol.I, a cura di D. Cantimori, Bari 1956, p. 315. L’utopismo palingenetico di Russo fa letteralmente orrore a Benedetto Croce che esprime un giudizio severissimo nei suoi confronti: << è semplicemente un socialista moralista; e, come tale, egli chiude un’età della storia del socialismo, ma non ne percorre una nuova>>, in B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799, Bari, 1961, p. 87. Analogo giudizio negativo da parte di Rodolfo Mondolfo, questi definisce il Russo: << teorico di un radicalismo assoluto ed astratto>>, e giudica il suo pensiero <<una specie di socialismo utopistico a carattere regressivo>>, in Il pensiero politico del Risorgimento italiano, Milano 1959. Diverso, invece, è il giudizio espresso da Cantimori, questi pur defininendo <<l’utopismo>> del Russo <<agrario settecentesco>>; altresì ritiene che << l’importanza del Russo sta non tanto nell’egualitarismo per sé preso, quanto nella consapevolezza del nesso profondo che ci doveva essere fra trasformazione economica e trasformazione politica>>, in Utopisti e riformatori italiani, Firenze 1943, p. 126.
48 R. Mondolfo, Il pensiero politico nel Risorgimento italiano, Milano, 1959, pp.45-47.
49 V. Russo, Pensieri Politici, op. cit., p.294.
50 Ivi, p. 303.
51 V. Cuoco, Scritti Vari, a cura di N. Cortese e F. Nicolini, Bari, 1934, vol.I, pp.280-284.
52 P.Villani, Introduzione a V. Cuoco, Saggio Storico sulla rivoluzione di Napoli, Milano,2006, p.28.
53 A Lepre, Storia del Mezzogiorno d’Italia, Napoli 1986, V.II, p.179.
54 Dalla nota al 1° Frammento, in V. Cuoco, Saggio, pp. 317-318, si riportano alcune informazioni – redatte da P.Villani – sul progetto di costituzione: (…) La stampa del progetto costituzionale sembra fosse pronta il 1° Aprile, ma la discussione fu ancora rinviata e, secondo quanto scrive il cronista Carlo de Nicola sul suo Diario napoletano, ebbe inizio il 20 Maggio. Ma il momento era ormai critico per la Repubblica e i dibattiti si svolgevano fra sempre maggiori difficoltà e continue interruzioni e aggiornamenti. Si fece in tempo solo ad approvare la riforma dei tribunali, ma si era ormai alla vigilia della caduta della Repubblica; e dell’intera costituzione rimase solamente il progetto. Dell’edizione originale della Costituzione napoletana del 1799, fu fatta una ristampa da Angelo Anzelotti a Napoli nel 1820. Nino Cortese, nella sua edizione del Saggio Storico, ha ripubblicato integralmente la relazione che accompagna il progetto di costituzione e vari articoli della costituzione medesima. La Costituzione napoletana, esemplata su quella francese dell’anno III, mantenne la divisione dei poteri, ma fu ideato un terzo potere che arginasse le usurpazioni del potere legislativo ed esecutivo. Scrisse a questo proposito il Lo Monaco, nel Rapporto al cittadino Carnot ( in V. Cuoco, Saggio storico…,a cura di F. Nicolini, Bari 1913, p.288), dove parla del Pagano e del suo progetto di costituzione, che << un terzo potere egli immaginò, che opponesse un argine alle usurpazioni dell’uno e dell’altro e mantenesse l’equilibrio della macchina politica, servendosi come di sentinella alla libertà>>. Dei due Consigli componenti il potere legislativo ( il Cuoco però non era d’accordo sulla divisione in due Camere) il Senato doveva preparare le leggi, e un Consiglio di centoventi membri ( nella costituzione francese erano cinquecento), doveva poi approvarle. Il potere esecutivo fu affidato ad un Arcontato, corrispondente al Direttorio francese. La rendita necessaria per essere elettori fu ridotta al minimo, e le assemblee elettorali dovevano nominare anche i membri di due organismi completamenti nuovi, il Tribunale di censura ( uno per ogni cantone e composto di cinque membri <<di almento cinquanta anni compiuti>>), ed il Corpo degli Efori ( uno per ogni dipartimento della repubblica, <<di almeno quarantacinque anni compiti>> e che fosse stato <<almeno una sola volta membro del Corpo Legislativo o del Potere Esecutivo>>. ). Questo corpo degli Efori aveva il compito importantissimo d’essere <<a custodia della Costituzione>>, per <<richiamare ciascun potere ne’ limiti e doveri rispettivi, cessando ed annullando glia atti di quel potere che gli avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla Costituzione>>. Doveva essere un organismo assai simile alla mostra attuale Corte costituzionale.
55 C. Campanelli, Il realismo politico di Vincenzo Cuoco, Napoli 1974, p.61.
56 V. Cuoco, Gli scrittori politici italiani, in Scritti vari, a cura di N. Cortese, F. Nicolini, 2 voll., Bari 1924, vol. I, p.128.
57 V. Cuoco, La filosofia di Gianbattista Vico ( Due abbozzi d’una lettera a Giuseppe De Gerardo) in Scritti Vari, vol I, p. 318.
58 V. Cuoco, La legislazione, nell’App. II di F. Tessitore, Lo storicismo di V. Cuoco Napoli, 1988, p.155.
59 V. Cuoco, Programma di un Corso di legislazione comparata, in S.V. cit., vol.I p.331.
60 Cfr. E. Cassirer, La filosofia dell’Illuminismo, op. cit., pp.336-338; Cassirer, in proposito, scrive: << A questo apriorismo del diritto, a questo postulato che esista e debba esistere una quantità di norme giuridiche immutabili ed universalmente impegnative, la filosofia dell’illuminismo si attiene, in un primo tempo, interamente>>.
61 V. Cuoco, Programma di un Corso di legislazione comparata, S.V., op. cit. Vol.I p. 326.
62 V. Ferrone, La società giusta ed equa, Roma-Bari 2003, pp.264-265.
63 Ivi, p. 268.
64 Ivi, p. 269.Per quanto condivisibile quest’ultimo giudizio espresso da Vincenzo Ferrone, non di meno si resta sconcertati per la profonda contraddizione con le tesi che egli ha sostenuto nelle pagine precedenti. Tesi che vale la pena rileggere in quanto esemplari, ancora oggi, del confronto-scontro fra i due maggiori approcci epistemologici della scienza politica, approcci che potremmo grossolanamente indicare rispettivamente come riduzionista, il primo, quello cuochiano, cioè quello che tende a utilizzare nelle scienze sociali i metodi ed i modelli delle scienze naturali rinunciando di pronunciarsi sui fini ed i valori; diversamente, il secondo: può essere definita come una scienza dei fini in quanto affida alla scienza il compito di indicare fini ed i valori dell’azione politica per la realizzazione del Bene, ritenendo che esso sia inscritto in un teleologico dover essere dettato dalle Leggi del divenire della Storia. Rileggiamo Ferrone: << In alternativa – egli spiega – al costituzionalismo d’antico regime, rispettoso del consensus gentium, degli equilibri di potere naturalmente delineatisi nel tempo, Filangieri invocava la necessità di una nuova scienza giuridica fondata sui principi, sulla demonstratio, e sul giusnaturalistico dover essere teorizzato dagli uomini dei Lumi. Molto aveva insistito Pagano nei Saggi politici sul diritto del popolo a rivendicare il potere costituente e a darsi, come concreto atto di volontà politica, una costituzione scritta in grado di stabilire un moderno governo della leggi e il primato del principio di legalità. Cuoco trovava tutto ciò sbagliato. Le celebri pagine del Contratto sociale sulla figura del legislatore, definito “uomo straordinario”, gli sembravano quanto mai assurde e pericolose. Non a caso, seguendo le indicazioni del ginevrino e di Mably, i francesi avevano già prodotto tre costituzioni: una peggiore dell’altra. Montesquieu, La Paige, Fregiani e il suo stesso maestro Galanti mai avrebbero osato mettere in secondo piano la natura storica e giuridica di una costituzione costituitasi naturalmente nei secoli a favore di una sua interpretazione tutta politica, come invece amavano sottolineare Filangieri e Pagano, vicini alle convinzioni di Rousseau…>>. (ivi, pp. 265-266).
65 V. Cuoco, Frammenti di lettere dirette a Vincenzo Russo, Frammento I, in Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, op. cit. , p.319.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ivi, p. 320.
70 Ibidem.
71 V. Ferrone, La società giusta ed equa, op. cit., p. 270.
72 Ibidem
73 V. Cuoco, Saggio …, op. cit.,p. 322.
74 Ivi, p. 323.
75 Ibidem
76 Ibidem
77 Ibidem.
78 Ibidem.
79 Ivi p.324.
80 Ibidem.
81 <<Questo è detto nell’articolo n° 47 del progetto di costituzione.>>. Precisa Cuoco in una nota. Ivi, p.325.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ivi, p. 327.
86 Ivi, p.330.
87 V. Ferrone, La società giusta ed equa, op. cit., p.272.
88 V. Cuoco, Saggio…, op. cit, p.332.
89 Ivi, p.333.
90 V. Ferrone, La società giusta…, op. cit., p.272.
91 Ibidem.
92 V. Cuoco, Saggio…, op. cit. p.333.
93 Ivi, p.337.
94 Ivi, p.336.
95 Ivi, p.335.
96 Ivi, p. 345.
97 V. Ferrone, La società giusta ed equa, op. cit., pp. 275 – 276.
98 V. Cuoco, Saggio …, op. cit, p. 344.
99 Ivi, p. 350.
100 Ibidem.
101 Ivi, pp. 352 – 353.
102 V. Ferrone, La società giusta ed equa, op.cit., p.278.
103 V. Cuoco, Saggio …, op. cit., p. 364.
104 Ibidem.
105 Ivi, p.366.
106 Ibidem.
107 Ivi, p. 364.
108 Ivi, p. 365.
109 Ivi, p. 368.
110 Ibidem.
111 Ibidem.
112 Ivi, p.359.
113 Ibidem.
114 Ivi, pp. 359-360.
115 Ivi, pp. 360 –361.
116 V. Ferrone, La società giusta ed equa, op. cit., p. 279.
117 V. Cuoco, Saggio …, op. cit., p.363.
118 V. Cuoco, Saggio…, op. cit., p. 148.